L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, all’interno della quale è possibile identificare il ramo d’azienda che è dotato di propria autonomia organizzativa e funzionale ed è anch’esso un complesso unitario di beni.
La giurisprudenza presuppone che vengano trasferiti, nella loro funzione unitaria e strumentale, beni materiali destinati all’esercizio dell’impresa. A sostegno di tale affermazione la stessa nozione codicistica di azienda (art 2555 c.c.) postula la necessità di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell’esercizio dell’impresa.
Nell’ambito della cessione di ramo d’azienda, il ramo d’azienda in oggetto dev’essere caratterizzato dall’organizzazione e dal coordinamento, in modo stabile, di dipendenti la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know-how o dall’utilizzo di copyright, brevetti, marchi, o altro. Della medesima opinione è la Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro che, con la sentenza N. 5678/2013, definisce il requisito dell’organizzazione come un legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci di tradursi in beni o servizi ben individuabili.
La giurisprudenza definisce ulteriormente il ramo d’azienda come ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità; ciò presuppone l’esistenza di una precedente realtà produttiva funzionalmente autonoma e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento. Tale trasferimento deve consentire l’esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo, il cui accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trapasso di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell’eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 c.c., che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto, comportando la sola sostituzione di uno dei soggetti contraenti e necessitando, per la sua efficacia, del consenso del lavoratore ceduto.
Anche il Tribunale di Milano, nell’ambito del trasferimento del ramo d’azienda, conferma il fatto che i beni di non trascurabile entità devono essere trasferiti, non nella loro autonoma individualità, ma nella loro funzione unitaria e strumentale in quanto destinati all’esercizio, oppure che vi sia stato anche solo il passaggio di un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui autonoma capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know-how.
La prova della sussistenza di dette caratteristiche fondamentali grava in capo al datore di lavoro.